termini di quattro e sei mesi per situazione
patrimoniale di fusione e bilancio d'esercizio
Cons. Not. Milano 24.07.2001, principi uniformi
in tema di società
Nell'ambito della procedura
di fusione il termine di sei mesi, previsto dall'articolo 2501-ter, c.c., quale
limite massimo per l'utilizzo del bilancio di esercizio in luogo della
situazione patrimoniale infraannuale, così come il termine di quattro mesi
previsto per quest'ultima, sono rispettati se, entro la loro scadenza, ha luogo
il deposito del progetto nella sede delle società, così come dispone la legge.
Gli amministratori, qualora
tale deposito preceda quello presso il Registro delle Imprese disposto
dall'articolo 2501-bis, c.c., devono procedere a tale adempimento senza
indugio.
La possibilità che la
situazione di fusione venga sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio è
espressamente consentita dal terzo comma dell'articolo 2501-ter c.c.,
che ne dispone l'idoneità purché l'esercizio stesso non sia stato chiuso oltre
sei mesi prima del deposito in società del progetto.
La massima, nel replicare,
apparentemente, l'indicazione legislativa, intende in realtà fornire un
contributo a riguardo dell'ordine con il quale possono essere compiuti gli
adempimenti di cui agli articoli 2501-bis e 2501-sexies c.c.,
specie in relazione al rispetto del termine di cui al predetto articolo 2501-ter
c.c., ai fini dell'utilizzo del bilancio di esercizio (e lo stesso dicasi, mutatis
mutandis, per il termine di quattro mesi previsto per la situazione
patrimoniale di fusione).
Il legislatore non prevede
che il deposito presso il Registro delle Imprese preceda quello in società.
La giurisprudenza onoraria
milanese, nel primo intervento immediatamente successivo al D.Lgs. 16.01.1991
n. 22, forniva alcuni elementi sui limiti temporali del procedimento, fra
l'altro affermando che "la successione degli articoli ... fa supporre
che il secondo dei depositi (quello presso la sede) debba avvenire
contemporaneamente o dopo il primo" (quello presso il Registro
Imprese), nella prospettiva di evitare la fruizione di un periodo ad libitum.
La corretta preoccupazione
dei giudici milanesi deve tuttavia trovare soddisfazione nel rispetto delle
indicazioni legislative, che senza dubbio affermano, per l'utilizzo del
bilancio di esercizio, la sufficienza del solo deposito, nel termine previsto,
presso la sede sociale.
Il terzo comma dell'articolo
2501-ter c.c. appare effettivamente coerente con il normale iter
di formazione del progetto: esso nasce infatti nell'ambito dell'organizzazione
interna delle società partecipanti, in esito a determinazione dell'organo
amministrativo, che assume le forme della deliberazione consiliare nei casi in
cui l'amministrazione è rimessa ad organo collegiale.
Da questa determinazione
deriva, contestualmente alla sottoscrizione del progetto ed avendo gli
amministratori cura di provvedere all'approntamento di tutti gli altri
documenti previsti all'articolo 2501-sexies c.c., il concretarsi della
situazione prevista da tale norma, cui – logicamente e nel minor termine
necessario – deve seguire, anche per gli effetti di cui all'articolo
2503 c.c., il deposito presso il Registro Imprese.